Con riferimento al testo, rispondi alla seguente domanda.
Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in societa', stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una liberta' resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillita'. La somma di tutte queste porzioni di liberta' sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranita' di una nazione, ed il sovrano e' il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della societa'. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perche' la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, ne' si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: ne' l'eloquenza, ne' le declamazioni, nemmeno le piú sublimi verita' sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti. Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessita', dice il grande Montesquieu, e' tirannica; proposizione che si puo' rendere piú generale cosí: ogni atto di autorita' di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessita' e' tirannico. Ecco dunque sopra di che e' fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessita' di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto piú giuste sono le pene, quanto piú sacra ed inviolabile e' la sicurezza, e maggiore la liberta' che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiche' non e' da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi incontrera' sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benche' minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo. Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria liberta' in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre piú s'incrocicchiavano tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e cosí lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni. Fu dunque la necessita' che costrinse gli uomini a cedere parte della propria liberta': egli e' adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di piú e' abuso e non giustizia, e' fatto, ma non gia' diritto. Osservate che la parola diritto non e' contradittoria alla parola forza, ma la prima e' piuttosto una modificazione della seconda, cioe' la modificazione piú utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilita'; tutte le pene che oltrepassano la necessita' di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella e' una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicita' di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che e' emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, Milano 1982 (prima ed. 1764).
Per controbilanciare le passioni che si oppongono al bene universale: