1.37 Ai sensi dell'art. 4, c. 8, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, per la realizzazione delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche il comitato studentesco può anche realizzare attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione, previa autorizzazione: