Secondo quanto previsto dall'articolo 155 del Codice Penale, la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato:
è efficace soltanto per la persona nei cui confronti è stata fatta la remissione
si estende a tutti, ma non produce effetti per chi l'abbia ricusata
si estende a tutti, e produce effetti anche per chi l'abbia ricusata
non ha alcuna efficacia