Ai sensi dell'art. 62-bis del Codice Penale:
le attenuanti generiche non possono concorrere con alcuna circostanza comune
le attenuanti generiche possono concorrere con non più di una circostanza attenuante comune
le attenuanti generiche possono essere attenuanti o aggravanti
ai fini del calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche sono sempre valutate come una sola circostanza