A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il reato di:
concussione
corruzione per l'esercizio della funzione
peculato mediante profitto dell'errore altrui
malversazione a danno di privati