A norma dell'articolo 1, comma 184, della legge 107/2015, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal precedente comma 180:
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
entro due anni dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi
entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
entro diciotto mesi dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi