A norma dell'articolo 1, comma 184, della legge 107/2015, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal precedente comma 180:
| entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi | |
| entro due anni dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi | |
| entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi | |
| entro diciotto mesi dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi |