A norma dell'articolo 52 del d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017, le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni:
sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici
costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale
richiedono l'espressa adozione di una licenza
sono svolte in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni