Ai sensi dell'articolo 1-sexies del d.l. 42/2016, convertito con legge 89/2016, il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria, deve avvenire entro:
| il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria | |
| il novantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria | |
| il sessantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria | |
| il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria |