A norma dell'articolo 30 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2018, decorsa la metà del periodo di prova del personale ATA, la Pubblica Amministrazione può:
recedere dal contratto, con obbligo di preavviso, a cui non può essere sostituita alcuna indennità
recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso
recedere dal contratto, entro i dieci giorni successivi al raggiungimento della metà del periodo di prova, con obbligo di preavviso
recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso