Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento di un lavoratore per aver partecipato a uno sciopero è un atto:
offensivo nei confronti solo del lavoratore che patisce la cessazione del rapporto di lavoro
plurioffensivo poiché lede contemporaneamente un diritto derivante dalla contrattazione collettiva e uno individuale del singolo lavoratore
plurioffensivo poiché lede contemporaneamente un diritto sindacale e uno individuale
offensivo nei confronti solo della libertà delle organizzazioni sindacali che vedono compressi i loro diritti