Ai sensi dell'art. 27 del decreto interministeriale 129/2018, quale tra le seguenti affermazioni è riferibile alla gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche?
Qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi derivanti dalla gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche non coprano tutte le spese previste, l'ente locale dispone la cessazione dell'attività e la destinazione delle strutture ad altro utilizzo
Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi convittuali a favore di terzi
La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce uno specifico ed esclusivo compito del DSGA, il quale è chiamato a definire, all'inizio di ogni anno scolastico, le entrate e le spese previste, nonché una quota di ammortamento e deperimento delle attrezzature
Nel caso di attività e servizi convittuali svolti a favore di terzi, gli eventuali utili di gestione sono destinati esclusivamente ad interventi di natura ordinaria e/o straordinaria delle strutture