Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 196/2009, per la copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è PRECLUSO l'utilizzo:
di modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate
di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente
di riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa
di accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla normativa