Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato, previsti dall'art. 24 dalla legge 196/2009:
è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvo eccezioni consentite
tutte le amministrazioni pubbliche devono conformarsi ai medesimi principi
è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio, purché rientranti nell'anno di riferimento
è consentita l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali