Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 196/2009, gli enti di previdenza:
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati. Il Dipartimento provvede alla ricodifica con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale
trasmettono trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale
non devono più trasmettere dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale