Secondo l'art. 1955 del Codice Civile, quando per fatto del creditore NON può avere effetto la surrogazione del fideiussore nelle ipoteche del creditore, la fideiussione:
non si estingue, ma il creditore ha l'onere della previa escussione del debitore principale
si estingue
si estingue solo se la fideiussione sia stata prestata da persona voluta dal creditore
non si estingue