Il Codice Civile all'art. 1283 dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti:
possano produrre effetti dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno dodici mesi
producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno sei mesi
producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno dodici mesi
possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi