Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore:
ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa
ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità della prestazione medesima
non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato l'impossibilità della prestazione medesima
subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità