Secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di qualunque specie è soggetto a prescrizione dopo:
due anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
un anno dal giorno in cui è avvenuto il fatto
cinque anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
tre anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto