A norma dell'articolo 1473 del Codice Civile, se le parti hanno deferito a un terzo la determinazione del prezzo di una cosa venduta, ma questi non può o non vuole accettare l'incarico:
il contratto è nullo, salvo che il prezzo risulti da listini o mercuriali
la nomina del terzo può essere fatta, su richiesta di una delle parti, anche dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto
il giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto nomina un altro giudice, salvo che il prezzo risulti da listini o mercuriali
la determinazione del prezzo può essere fatta esclusivamente dal giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto