L'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per partecipare ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata provvisoria pari al:
| 20% del prezzo base indicato nel bando | |
| 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito | |
| 10% del prezzo base indicato nell'invito | |
| 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito |