Ai sensi dell'articolo 8 della legge 400/1988, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:
| al Ministro per i Rapporti con il Parlamento | |
| al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età | |
| sempre al Ministro della Giustizia | |
| sempre al Ministro dell'Interno |