A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati:
sempre da disposizioni normative
dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza
dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative
da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità