7.237 Ai sensi dell'art. 1656 del codice civile il subappalto è possibile
solo se è stato autorizzato dal committente, quando concerne opere di importo superiore al 50% dell'appalto
in ogni caso, a prescindere dall'autorizzazione del committente
se è stato autorizzato dal committente
sempre, anche in mancanza di autorizzazione del committente, se relativo ad opere di importo inferiore al 10% dell'appalto