7.94 In materia di fideiussione, in base all'art. 1957 del codice civile, la scadenza dell'obbligazione principale
non libera il fideiussore se il creditore, entro il termine previsto, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha con diligenza continuate
libera in ogni caso il fideiussore, il quale non può rimanere obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione del debitore
libera il fideiussore, in ogni caso, decorso un mese
libera il fideiussore solo se il debitore ha avuto conoscenza della garanzia fideiussoria