7.27 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione
esercitano determinate professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione