6.197 Alla previgente norma, secondo cui, per essere valido, il periodo di prova per il personale docente neo-assunto doveva essere stato espletato per almeno centottanta giorni nell'anno scolastico, il comma 116 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, ha aggiunto:
'purché continuativi'
'dei quali almeno venti per attività di formazione'
'purché espletati con orario non inferiore a quattro ore giornaliere'
'dei quali almeno centoventi per le attività didattiche'