3.226 La Legge n.170/2010 all'art. 5 comma 2 lettera c) prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano, agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per l'insegnamento delle lingue straniere:
l'uso di mezzi di apprendimento alternativi
l'uso di strumenti idonei per la produzione di testi in forma scritta
l'uso delle tecnologie informatiche per la comunicazione verbale
l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche la possibilità dell'esonero