1.263 Secondo l'art. 21, comma 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di:
realizzare attività di valutazione del sistema nazionale di istruzione
ottimizzare le risorse umane, finanziarie e tecnologiche
favorire la realizzazione di curricoli verticali
favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario