1.102 A norma dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 89/2010, la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche:
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel quinquennio
non può essere superiore al 30 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 20 per cento nel secondo biennio e al 30 per cento nel quinto anno
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo e nel secondo biennio e al 30 per cento nel quinto anno
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno