Visto l'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, può avere effetto per le eccezioni di:
inadempimento della controparte | |
nullità del contratto | |
annullabilità del contratto | |
rescissione del contratto |