Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 81/2009, le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuole dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite:
di norma, con non più di ventidue alunni, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze educative di tutti gli alunni
con non più di ventidue alunni, se nella classe o sezione sono presenti almeno due alunni con disabilità grave
di norma, con non più di venti alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili
con non più di venti alunni, se nella classe sono presenti almeno due alunni con disabilità e un alunno con disturbo specifico di apprendimento