Secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Codice Penale, il termine ordinario di prescrizione per i delitti è corrispondente:
al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a cinque anni
al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a otto anni
al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sette anni
al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni