Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, le prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità durante l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo:
consentono soltanto di conseguire un attestato di credito formativo
consentono soltanto l'iscrizione ai percorsi di formazione professionale regionale
non hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale