Secondo quanto disposto dall'articolo 1197 del Codice Civile, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta?
Sì, ma solo se la prestazione ha valore superiore all'originaria prestazione dovuta
No, salvo che il creditore consenta
Sì, ma solo se il creditore vi consente e la nuova prestazione ha valore superiore almeno della metà rispetto a quella originariamente dovuta
No, in nessun caso, in quanto l'adempimento è un obbligo giuridico tassativo e inderogabile