Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso:
dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, sentito il Parlamento
dal Governo, sentita la Ragioneria generale dello Stato, con decreto legge
solo dal Governo con decreto legislativo per un periodo non superiore a quattro mesi
solo con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi