Secondo l'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, le attività di informazione delle Pubbliche Amministrazioni si realizzano attraverso:
l'ufficio per le relazioni con il pubblico e gli sportelli polifunzionali
gli sportelli polifunzionali
l'ufficio per le relazioni con il pubblico
il portavoce e l'ufficio stampa