Secondo l'art. 1678 del Codice Civile, il contratto di trasporto è il contratto:
col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro
col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura
con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
col quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro