Secondo l'art. 1569 del Codice Civile, nel contratto di somministrazione se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
| in qualunque momento, dando preavviso nel termine pattuito o secondo gli usi o, in mancanza, in un termine congruo in relazione alla natura della somministrazione | |
| non prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione | |
| in qualunque momento, senza obbligo di preavviso | |
| non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione |