Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:
possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma solo previa intesa tra le Regioni interessate
possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione
possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma solo per ragioni di ordine pubblico
non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni