Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:
| possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma solo previa intesa tra le Regioni interessate | |
| possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione | |
| possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le Regioni, ma solo per ragioni di ordine pubblico | |
| non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni |