Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:
può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche
non permette di verificare l'integrità di un documento informatico
consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti informatici
non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento