A norma di quanto dispone l'articolo 163 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena nei confronti di persona di età superiore a 21 anni, ma che non abbia compiuto i 70 anni, può essere disposta con sentenza di condanna:
alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni
alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 3 anni
alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni e 6 mesi
esclusivamente per contravvenzione punita con la sola ammenda o con pena alternativa