A norma dell'articolo 9 del d.P.R. 275/1999, gli ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, sono realizzate:
dalle istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate
dalle istituzioni scolastiche previo invio della richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale , che autorizza entro trenta giorni
esclusivamente attraverso la stipula di accordi di rete da parte delle istituzioni scolastiche
dai Comuni, in collaborazione con le Regioni e le istituzioni scolastiche del secondo ciclo