A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, le ore di riposo compensativo maturate dal personale ATA devono essere usufruite:
entro e non oltre i sei mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
entro e non oltre i due mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
entro e non oltre il termine dell'anno scolastico nel quale si sono maturate
entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate