A norma dell'articolo 42 del d.lgs. 81/2015, relativo all'apprendistato, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue:
per altri sei mesi come contratto di apprendistato di secondo livello
per altri quattro mesi come contratto di apprendistato di primo livello
come lavoro subordinato di tipo intermittente
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato