A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il reato di:
| malversazione a danno di privati | |
| corruzione per l'esercizio della funzione | |
| peculato mediante profitto dell'errore altrui | |
| concussione |