A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati:
dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative
dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza
da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità
sempre da disposizioni normative