A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore di lavoro ha diritto:
al solo mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori
al mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori, più un'indennità
al trattamento risultante dalla media del trattamento relativo alle mansioni inferiori e di quello relativo alle mansioni superiori
al trattamento corrispondente all'attività svolta