L'art. 1473 del Codice Civile afferma che se le parti contraenti decidono di affidare la determinazione del prezzo a un terzo e questi non può accettare l'incarico né le parti si accordano per la sua sostituzione:
la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, sempre che entrambe le parti ne facciano richiesta
la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, se una delle parti ne fa richiesta
la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, su richiesta di chiunque vi abbia interesse
la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto, anche d'ufficio