L'art. 119 della Costituzione italiana prevede che:
la legge nazionale istituisca un fondo perequativo, con vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante
la legge regionale istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante
con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore capacità fiscale complessiva
la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante