In base alle disposizioni dell'art. 28 del d.lgs. 151/2001 e successive modifiche relative al congedo di paternità, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro:
in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, per tutta la durata del congedo di maternità
solo in caso di morte della madre e solo per i tre quarti della durata del congedo di maternità
solo in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo di maternità
per tutta la durata del congedo di maternità, anche contemporaneamente alla madre